Riscossione accentrata per i medici anche se a pagare è l’assicurazione
L'obbligo di riscossione accentrata dei compensi dei medici che operano in strutture private, scatta anche se il pagamento è effettuato da una compagnia di assicurazione del paziente. Lo precisa la risoluzione 160/E del 17.04.08 della Agenzia delle Entrate (leggibile in allegato). Secondo questa risoluzione le somme erogate da assicurazioni o casse di assistenza sanitaria, devono comunque transitare sui conti della casa di cura, per eseguire il monitoraggio previsto dalla legge Finanziaria per il 2007. L'Agenzia delle Entrate sottolinea che l'obbligo di gestione accentrata dei compensi dei medici, concerne ogni somma dovuta al professionista per l'attività svolta in strutture che mettono a disposizione i locali per lo svolgimento della sua attività. La norma non prevede deroghe con la conseguenza che l'incasso e il contestuale riversamento delle somme da parte della struttura deve avvenire anche qualora il compenso sia erogato da parte di una compagnia di assicurazione o di una cassa sanitaria di cui dispone il paziente. Non è pertanto consentito che le assicurazioni o le casse di assistenza dei pazienti accreditino il compenso del medico direttamente sul conto a lui intestato, a nulla rilevando il fatto che tali soggetti svolgano funzione di sostituto d'imposta. Neppure risulta necessario, per applicare la norma, che la struttura sanitaria sia in possesso della fattura emessa dal medico e intestata all'assicurazione. La casa di cura dovrà semplicemente annotare gli estremi della parcella del professionista, le generalità del paziente e il fatto che il pagamento avverrà, per conto del paziente stesso, da parte di un terzo. I compensi riscossi dalla casa di cura, devono essere comunicati con le modalità previste dal provvedimento delle Entrate del 13 dicembre 2007. Entro il prossimo 30 aprile 2008 si dovrà procedere alla trasmissione dei dati riguardanti il periodo dal primo marzo al 31 dicembre 2007. *** Premesso che le circolari dell’ Agenzia delle Entrate non sono vincolanti ne’ per i contribuenti ne’ per gli Uffici Tributari e neppure per gli stessi uffici subordinati gerarchicamente, come hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza 23031/2007 (cfr allegato) per cui i giudici tributari possono disattenderle completamente, in quanto costituiscono pura dottrina, si fa notare che la richiamata risoluzione fa riferimento a quei casi in cui il paziente abbia una sua copertura assicurativa per la prestazione (clinica) eseguita nei locali della "struttura sanitaria privata". |