Giustizia: Comunicato stampa Arrivano le regole per i periti e i consulenti di giudici e pubblici ministeri. Nelle informative al magistrato solo dati necessari per adempiere all'incarico ricevuto; conservazione a tempo delle informazioni raccolte; incroci di dati solo su autorizzazione della magistratura; rigorose misure per evitare che i dati vengano indebitamente divulgati. Il Garante privacy ha adottato le linee guida, pubblicate il 31.07.08i sulla Gazzetta Ufficiale, con le quali si danno indicazioni rigorose sulla gestione delle informazioni raccolte e degli archivi dei professionisti, che, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali. Solo dati necessari - Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico ministero nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, "specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza", non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.L'eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate. Conservazione e cancellazione dei dati - Una volta espletato l'incarico, l'ausiliario dei giudice deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta. Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico. Comunicazione delle informazioni - Le informazioni acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme sulla segretezza e riservatezza degli atti processuali. Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell'indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato. Misure di sicurezza - Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o alla loro perdita o distruzione.Il provvedimento è stato inviato al Ministero della giustizia e al C.S.M. In allegato il testo delle linee guida |