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Data:  07/10/2008 
 
IL CTU anticipi le spese anche se ingenti se vuole lavorare
 

A. Lomi (Nota a sentenza 12/9/2008)

Corte costituzionale, 13 giugno 2008, n. 209

Con la sentenza n. 209 la Corte Costituzionale ha affrontato un problema di interesse per il sistema giudiziario nei casi in cui sia disposta CTU in processi civili in cui la Parte, a cui carico dovrebbe essere posto il versamento di un acconto a copertura di ingenti spese, abbia avuto accesso al gratuito patrocinio.
Il Giudice di Merito, in un caso in cui il CTU aveva richiesto l' anticipazione delle spese da affrontare per il pagamento del costo degli esami di laboratorio relativi ad una consulenza in tema di paternità, aveva dapprima liquidato anticipatamente tale spesa posta a carico dell' attrice, ammessa al gratuito patrocinio, revocando poi il decreto di liquidazione prima che fosse eseguito, poiché la norma relativa, cioè l'art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), prevede che le spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico sono anticipate dall'erario; era quindi necessario che il CTU dapprima sostenesse le spese affinchè potessero poi essergli rimborsate.
Promuoveva quindi giudizio di legittimità costituzionale riguardo alla norma citata nel precedente paragrafo poiché, "la norma censurata, laddove comporta, di fatto, "anticipazione di spesa a carico dell'ausiliario del giudice, viola gli artt. 24 e 111 Cost., posto che la tutela dei non abbienti deve essere realmente a carico dello Stato e non di altri soggetti, mentre il giusto processo non può risolversi in strumento di tutela del non abbiente a ingiusto discapito di altro cittadino" ritenendo "che la disposizione censurata contrasti con gli evocati parametri costituzionali in quanto essa, di fatto, implica il previo esborso da parte dell'ausiliario nominato dal magistrato della somma corrispondente alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico".
La Corte Costituzionale dichiarava "manifestamente infondata" la questione posta poiché "tale disciplina non contrasta con i principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la prevista anticipazione da parte dello Stato delle spese già sostenute dal consulente, non preclude a quest'ultimo di adempiere al proprio incarico, senza assumere definitivamente su di sè l'onere di dette spese, e di conseguenza alle parti coinvolte nel procedimento di esercitare il loro diritto di difesa"
E' a tutti nota l' inadeguatezza degli onorari che sono riconosciuti ai Medici Legali che operano quali consulenti di parte di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, cui si uniscono le lungaggini burocratiche e le perdite di tempo necessarie per avere quanto liquidato, tanto che è sempre più difficile reperire Specialisti qualificati disponibili ad accettare questo tipo di incarichi. La sentenza in questione estende le difficoltà al CTU, ponendogli in capo l' onere di anticipare spese anche rilevanti (come nel caso in esame, in cui il CTU avrebbe dovuto anticipare le spese per l' esecuzione degli esami di laboratorio in un test di paternità), per avere l' indubbio onore di svolgere un' indagine altamente specialistica e complessa che, se l' onorario relativo fosse poi posto a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio, sarebbe pagata poco, male e tardi.
Credo che sia indispensabile sottolineare la modesta entità degli onorari previsti per i Medici Legali dai tariffari relativi alle Consulenze d' Ufficio e come sia ben diversa la situazione per diverse categorie professionali di Consulenti; è noto che questo rende scarsamente appetibile, specie in ambito penale, l' accettazione degli incarichi da parte dei Consulenti più qualificati, considerando che le tariffe "di mercato" per le Consulenze di Parte sono da 5 a 10 volte superiori rispetto a quelle riconosciute al povero Consulente dell' Ufficio e non comportano l' onere di perdere tempo da nessuno retribuito per partecipare ad udienze di scarso rilievo sostanziale e quindi per avere il poco che è stato riconosciuto, dovendo passare da un ufficio all' altro per sollecitare l' insufficiente personale affinchè compia nel giro di mesi anziché di anni gli indispensabili e molteplici adempimenti necessari per il pagamento dell' onorario.
La sentenza che si commenta da' una ragione in più agli Specialisti più apprezzati per tenersi lontani dalla "letale" combinazione tra la Consulenza d' Ufficio ed il Gratuito Patrocinio. In essa i Giudici Costituzionali hanno ritenuto che il Consulente dell' Uffcio possa assumere su di se senza danno l' onere di anticipare migliaia di euro a titolo di spese ed attendere con calma la restituzione di esse, come se tali somme dovessero essere prestate allo Stato senza interesse e, se il CTU avesse dovuto ricorrere ad un prestito presso la propria banca per poter anticipare il pagamento, questo non sarebbe stato oneroso.
Se si fosse trattato di una sentenza di merito, ben facilmente avrebbe potuto essere censurata dalla Suprema Corte per "manifesta illogicità", essendo evidentemente fondata sul presupposti economici inconsistenti. Come ampiamente prevedibile, il Consulente d' Ufficio nominato nel caso che stiamo esaminando richiese di essere esonerato dall' incarico e credo che sarà difficile al Giudice di Merito trovare chi lo sostituirà; nel caso, sarebbe bene che il Magistrato e le Parti si interrogassero sulla qualificazione professionale e sulle motivazioni di chi è disposto a pagare pur di lavorare.


Andrea Lomi
Medico Legale in Genova

 
 

 

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