Si illustrano le principali novità fiscali previste della cd. “Manovra d’estate”: 1) Tracciabilità dei compensi per lavoratori autonomi: a decorrere dal 25/06/08, non è piùobbligatorio la tenuta di uno o più conti correnti sui quali far confluire gli incassi professionali.Inoltre i compensi di importo pari o superiore a 1.000 euro possono essere incassati anche incontanti; 2) Studi di Settore: dal 2009 gli Studi di Settore saranno elaborati anche su base regionale ocomunale. I nuovi studi di Settore verranno elaborati sentite le associazioni professionali e dicategoria; 3) Elenchi Clienti e Fornitori: è stato soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti efornitori, di conseguenza non è più obbligatorio indicare sulla fattura il codice fiscale del paziente; 4) Redditometro: nell’ambito dell’attività di accertamento del triennio 2009-2011 è previsto unpiano straordinario di controlli finalizzato ad un potenziamento del redditometro. Saranno sottopostia verifica, in particolare, i contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditialcun debito d’imposta, e per i quali sussistano elementi indicativi di capacità contributiva. Alcuniindici di riferimento per il redditometro sono: autoveicoli, motocicli, camper, autocaravan, roulotte,residenze principali e secondarie, servizi di collaboratori familiari, assicurazioni, imbarcazioni dadiporto a vela o a motore e navi, cavalli da corsa o da equitazione, aerei, elicotteri da turismo,alianti, ultraleggeri e deltaplani; 5) Cumulabilità Pensione-Redditi: sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e autonomotutte le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni pergli uomini e ai 60 per le donne. Sono escluse, invece, le pensioni di reversibilità; 6) Carta d’identità: la validità della carta d’identità è stata estesa da 5 a 10 anni. Tale disposizione siapplica anche alle carte di identità non ancora scadute. 7) Uso contante e assegni: a decorrere dal 25/06/08 è possibile pagare i fornitori in contanti perimporti inferiori a 12.500 euro. Per gli importi pari o superiori a euro 12.500 è obbligatoriol’emissione di assegni non trasferibile. A decorrere sempre dal 25/06/08 non è più necessario, perogni girata, indicare il codice fiscale del girante e gli assegni di importo inferiore a 12.500 possono ancora essere emessi SENZA la dicitura “non trasferibile”. |