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Data:  25/05/2009 
 
Personalizzazione del danno e risarcibilita' della ctp
 

Sentenza n.9549 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE

(Presidente Petti - Relatore Calabrese)

Svolgimento del processo ... (omissis)

Nel quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c., 32 Cost. e vizio dimotivazione, il ricorrente lamenta la mancata personalizzazione del danno biologico, per la presenza del danno estetico.

Questo motivo è fondato. Il giudice d'appello ha, sì, considerato il danno estetico componente del danno biologico, ma non ha ritenuto, senza offrirne adeguata motivazione, di dover considerare la compromissione estetica nella valutazione di tale danno, quale fissata dal primo giudice, né ha "personalizzato" detta liquidazione del danno biologico, per effetto dell'esatto inglobamento anche della componente estetica.

Nel sesto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e difetto di motivazione, si censura l'omesso rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.

Anche questo motivo è fondato, posto che le spese sostenute per la ctp, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa (ancorché parzialmente) ha diritto di vedersi rimborsate.

Roma, 10 marzo 2009 - Pubblicata il 22 aprile 2009

Sentenza integrale al link:  http://www.unarca.it/Portals/0/Spese%20CTP%20da%20rimborsare.pdf

 
 

 

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