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Data:  23/04/2009 
 
Risarcibilitą delle spese medico legali
 

Giungono segnalazioni, invero non particolarmente frequenti, che alcuni Agenti e/o Liquidatori di Compagnie ritengano spesa non risarcibile la fattura relativa alla Consulenza Medico Legale di Parte presentata dal danneggiato di sinistro stradale e talora addirittura lo invitino "per risparmiare" a rivolgersi con fiducia al solo medico legale della Compagnia.

Fatta salva la "correttezza e buona fede" imposta dall'art. 9 sub 1 del DPR 254/06 (Codice delle assicurazioni private) di chi tali contestazioni promuove e tali consigli fornisce, giova loro ricordare che: 

in ambito extragiudiziario, risulta esplicitamente previsto dall'art 6 del citato DPR 254/06 al punto 2 sub b) d) ed e) come la richiesta di risarcimento DEBBA indicare:
...
b) l'entita' delle lesioni subite; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista,

L'art. 9 sub 2 dello stesso DPR 254/06 specifica addirittura:

"...sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona".

Desta dunque sorpresa l'invito rivolto da chi "per Legge" dovrebbe prestare assistenza con "correttezza e buona fede" a non rivolgersi al medico legale di parte, dato che trattandosi di spesa che la Compagnia dovrà comunque risarcire, si potrebbe pensare che l'unico risparmio cui si miri sia quello della Compagnia.

In ambito giudiziario, come statuito anche di recente dalla Suprema Corte con sentenza 9549/09 (CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE - Presidente Petti - Relatore Calabrese) la Consulenza medico legale di parte è sempre risarcibile.

Sentenzia la Cassazione: "...le spese sostenute per la ctp, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa (ancorché parzialmente) ha diritto di vedersi rimborsate".

***

La Legge e la Giurisprudenza sono dunque concordi nell'indicare come la prestazione del medico legale sia sempre spesa totalmente risarcibile da parte della Compagnia debitrice.
Le uniche contestazioni che potrebbero insorgere potranno riguardare solo i casi in cui il danneggiato si sia avvalso di un medico non specialista in Medicina Legale e per tanto non rientrante tra le previsioni di cui sopra.

Si stimola dunque l'attenzione dei fruitori e committenti a verificare che il Professionista sia realmente uno specialista in Medicina Legale


RIFERIMENTI:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Art. 9 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a). 
2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.


Sentenza n.9549 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE (Presidente Petti - Relatore Calabrese) Roma, 10 marzo 2009 - Pubblicata il 22 aprile 2009
... (omissis) ...
Nel sesto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e difetto di motivazione, si censura l'omesso rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
Anche questo motivo è fondato, posto che le spese sostenute per la ctp, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa (ancorché parzialmente) ha diritto di vedersi rimborsate.

 

 

 
 

 

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