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Data:  29/02/2004 
 
LINEE DI PRINCIPIO E METODOLOGICO-OPERATIVE MEDICO-LEGALI IN AMBITO RCA
 

L’ATTIVITA’ DEL MEDICO-LEGALE E’ SVOLTA CON RIGORE TECNICO-SCIENTIFICO E APPREZZAMENTO CLINICO-SEMEIOLOGICO, UTILIZZANDO LE TABELLE ED I BAREME SENZA STERILI AUTOMATISMI MA CON PRECISO RIFERIMENTO APPLICATIVO E METODOLOGICO, SALVAGUARDANDO LA DISCREZIONALITA’ VALUTATIVA E LA MODULARITA’ DI GIUDIZIO DI OGNI SINGOLO CASO, FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA INTEGRALITA’ DEI RIFLESSI PREGIUDIZIEVOLI SULLA SALUTE, SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA E SULLA SFERA PATRIMONIALE ED ESISTENZIALE DELLA PERSONA.

IL MEDICO-LEGALE, IN VIRTU’ DEI RECENTI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI, LEGISLATIVI E DOTTRINALI, E’ ANCOR PIÙ’ RESPONSABILIZZATO ED IMPEGNATO NELL’AFFRONTARE LE DELICATE TEMATICHE ACCERTATIVE E VALUTATIVE DEL DANNO.

  1. L’accertamento e la valutazione del danno alla persona sono di esclusiva pertinenza medico-legale (D.M. 3-7-2003 legge 57/2001).
  2. Ai sensi del D.M. 3-7-2003 (tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica in ambito r.c.a per le invalidità comprese tra 1 e 9 punti percentuali) la valutazione del danno biologico non può prescindere da una visita medico-legale con valutazione preliminare di ordine clinico e conseguenziale di carattere medico-legale.
  3. Ad ogni evento a cui consegua una lesione alla integrità psicofisica con richiesta di risarcimento deve necessariamente fare seguito una valutazione medica tesa a verificarne l’evoluzione e l’eventuale sussistenza di menomazioni.

    Qualora siano formulate valutazioni del danno alla persona da professionisti non abilitati alla professione medica si configurano condizioni  di  illeggittimità anche  in relazione a quanto previsto dall’art. 348 c.p. sull’esercizio abusivo della  professione  medica.

  4. La tabella delle menomazioni alla  integrità psicofisica ai sensi D.M. 3-7-2003  va applicata al singolo caso clinico con riferimento alle voci tabellari ed a quanto espressamente ed esattamente  specificato nelle voci stesse.
  5. Gli aspetti clinici ed anatomo-funzionali del singolo caso in esame non indicati nella voce tabellare di legge sopra citata vanno considerati e valutati ulteriormente con il criterio della analogia in riferimento ad altri voci tabellari e con giudizio di equivalenza anatomo-funzionale nei casi non contemplati nella tabella.
  6. Il maggior danno che scaturisce dalla specifica componente dinamico-relazionale e personale deve essere valutato esclusivamente dal medico specialista  in medicina legale e delle assicurazioni (ai sensi D.M. 3-7-03), il quale deve valutare il grado di maggiorazione della componente dinamico-relazionale personale con adeguate motivazioni e senza alcuna limitazione, fornendo le indicazioni tecniche percentuali per favorire la definizione del danno nella fase stragiudiziale e la eventuale successiva valutazione  del magistrato che per legge può maggiorare fino ad 1/5.
  7. Nei ncasi di danni multipli sincroni con valutazione complessiva superiore al 9% la tabella di legge non è applicabile (ai sensi allegato criteri applicativi dm 3/7/2003).
  8. Per i casi in cui la percentuale di invalidità e’ superiore al 9%, il danno biologico (v. anche recente definizione SIMLA) viene valutato tenendo conto in via orientativa dei comuni bareme e con adeguata personalizzazione in virtù dell’effettiva compromissione della integrità psicofisica.
  9. Il medico-legale puo’ avvalersi per peculiari aspetti clinici di accertamenti specialistici integrativi, fermo restando la propria esclusiva competenza nella valutazione del danno alla persona.
  10. Impegno del medico-legale, pur nel rispetto dell’orientamento legislativo tabellare, è la personalizzazione del danno.

L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA SI RISERVA DI INTRAPRENDERE LE EVENTUALI OPPORTUNE INIZIATIVE PER TUTELARE LA PROFESSIONALITA’, IL RUOLO E LA ESCLUSIVA COMPETENZA DEL MEDICO-LEGALE, AL TEMPO STESSO GARANTENDO UN RISARCIMENTO CONFORME AL DIRITTO.

 
 

 

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