L’ATTIVITA’ DEL
MEDICO-LEGALE E’ SVOLTA CON RIGORE TECNICO-SCIENTIFICO E APPREZZAMENTO
CLINICO-SEMEIOLOGICO, UTILIZZANDO LE TABELLE ED I BAREME SENZA STERILI
AUTOMATISMI MA CON PRECISO RIFERIMENTO APPLICATIVO E METODOLOGICO,
SALVAGUARDANDO LA DISCREZIONALITA’ VALUTATIVA E LA MODULARITA’ DI
GIUDIZIO DI OGNI SINGOLO CASO, FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA INTEGRALITA’ DEI
RIFLESSI PREGIUDIZIEVOLI SULLA SALUTE, SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA
E SULLA SFERA PATRIMONIALE ED ESISTENZIALE DELLA PERSONA.
IL MEDICO-LEGALE, IN VIRTU’ DEI RECENTI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI, LEGISLATIVI
E DOTTRINALI, E’ ANCOR PIÙ’ RESPONSABILIZZATO ED IMPEGNATO NELL’AFFRONTARE
LE DELICATE TEMATICHE ACCERTATIVE E VALUTATIVE DEL DANNO.
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L’accertamento e la valutazione del danno alla persona
sono di esclusiva pertinenza medico-legale (D.M. 3-7-2003 legge 57/2001).
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Ai sensi del D.M. 3-7-2003 (tabella delle menomazioni
alla integrità psico-fisica
in ambito r.c.a per le invalidità comprese tra 1 e 9 punti percentuali)
la valutazione del danno biologico non può prescindere da una visita
medico-legale con valutazione preliminare di ordine clinico e conseguenziale
di carattere medico-legale.
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Ad ogni evento a cui consegua una lesione alla integrità psicofisica con
richiesta di risarcimento deve necessariamente fare seguito una valutazione
medica tesa a verificarne l’evoluzione e l’eventuale sussistenza di menomazioni.
Qualora siano formulate valutazioni del danno alla persona da professionisti
non abilitati alla professione medica si configurano condizioni di illeggittimità anche in
relazione a quanto previsto dall’art. 348 c.p. sull’esercizio abusivo
della professione medica.
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La tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica ai sensi
D.M. 3-7-2003 va applicata al singolo caso clinico con riferimento
alle voci tabellari ed a quanto espressamente ed esattamente specificato
nelle voci stesse.
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Gli aspetti clinici ed anatomo-funzionali del singolo caso in esame non
indicati nella voce tabellare di legge sopra citata vanno considerati e valutati
ulteriormente con il criterio della analogia in riferimento ad altri
voci tabellari e con giudizio di equivalenza anatomo-funzionale nei casi
non contemplati nella tabella.
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Il maggior danno che scaturisce dalla specifica componente
dinamico-relazionale e personale deve essere valutato esclusivamente dal
medico specialista in
medicina legale e delle assicurazioni (ai sensi D.M. 3-7-03), il quale
deve valutare il grado di maggiorazione della componente dinamico-relazionale
personale con adeguate motivazioni e senza alcuna limitazione, fornendo
le indicazioni tecniche percentuali per favorire la definizione del danno
nella fase stragiudiziale e la eventuale successiva valutazione del
magistrato che per legge può maggiorare fino ad 1/5.
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Nei ncasi di danni multipli sincroni con valutazione
complessiva superiore al 9% la tabella di legge non è applicabile (ai sensi
allegato criteri applicativi dm 3/7/2003).
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Per i casi in cui la percentuale di invalidità e’ superiore al 9%, il
danno biologico (v. anche recente definizione SIMLA) viene valutato tenendo
conto in via orientativa dei comuni bareme e con adeguata personalizzazione
in virtù dell’effettiva compromissione della integrità psicofisica.
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Il medico-legale puo’ avvalersi per peculiari aspetti
clinici di accertamenti specialistici integrativi, fermo restando la propria
esclusiva competenza
nella valutazione del danno alla persona.
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Impegno del medico-legale, pur nel rispetto dell’orientamento legislativo
tabellare, è la
personalizzazione del danno.
L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA SI RISERVA DI INTRAPRENDERE LE EVENTUALI OPPORTUNE INIZIATIVE
PER TUTELARE LA PROFESSIONALITA’, IL RUOLO E LA ESCLUSIVA COMPETENZA
DEL MEDICO-LEGALE, AL TEMPO STESSO GARANTENDO UN RISARCIMENTO CONFORME
AL DIRITTO.
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