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CASSAZIONE: SENTENZA RESPONSABILITA' MEDICA, PERDITA DI CHANCE E NESSO DI CAUSALITA'
Con
una interessante sentenza la Cassazione, in materia di resposabilità medica,
si è espressa in particolare sulla natura e sulla configurabilità del danno da
perdita di chance. Secondo la Cassazione, la chance, o concreta ed effettiva
occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non é una
mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente
ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id
est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile
del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale.
Siffatto, danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se
correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita
di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato
alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. Tuttavia
la domanda per perdita di chances è ontologicamente diversa dalla domanda di
risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, con la
conseguenza che, nell'ambito della responsabilità dei medici, per prestazione
errata o mancante, cui è conseguito il danno del mancato raggiungimento del risultato
sperato, se è stato richiesto solo questo danno, non può il giudice esaminare
ed eventualmente liquidare il danno da perdita di chances, che il creditore della
prestazione sanitaria aveva, neppure intendendo questa domanda come un minus
rispetto a quella proposta, costituendo, invece domande diverse, non ricomprese
l'una nell'altra
(Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 4 marzo 2004, n.4400: Responsabilità medica
- Risarcimento del danno per perdita di chances di sopravvivenza in relazione
ad un mancato intervento chirurgico). |