Cassazione civile Sentenza 20/10/2005, n. 20324 Chi svolge attività domestica svolge un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché il danno subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico). Il fondamento di tale diritto è di natura costituzionale e si fonda sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione che tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice. La Corte riconosce anche un danno non patrimoniale in capo al coniuge, derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all' esigenza di provvedere agli straordinari bisogni del coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti.
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