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Data:  08/11/2005 
 
Risarcibile il danno patrimoniale da riduzione della capacita' lavorativa domestica
 

Cassazione civile Sentenza 20/10/2005, n. 20324
Chi svolge attività domestica svolge un'attività suscettibile di valutazione
economica; sicché il danno subito in conseguenza della riduzione della
propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella
categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente
rispetto al danno biologico). Il fondamento di tale diritto è di natura
costituzionale e si fonda sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della
Costituzione che tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di
lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice.
La Corte riconosce anche un danno non patrimoniale in capo al coniuge,
derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all'
esigenza di provvedere agli straordinari bisogni del coniuge, sopravvissuto
a lesioni seriamente invalidanti.

 

Sentenza completa dal sito EIUS in allegato

 
Allegati:  
 Sentenzacasalinga_1.doc
 
 

 

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