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Data:  16/12/2005 
 
Sulla sostanziale differenza tra ambulatorio e studio medico
 

CORTE d' APPELLO di ROMA - Sentenza del 24.05.2005

§ - La speciale autorizzazione del sindaco di cui all'art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) è richiesta per l'apertura di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica , dovendosi qualificare come ambulatorio ogni locale che risulti destinato ad attività diagnostiche e terapeutiche che non richiedano ospedalizzazione, indipendentemente dalla attrezzatura della quale esso sia fornito; non anche per l'apertura di uno studio medico, dovendosi qualificare come tale il locale adibito al solo esercizio dell'attività professionale di uno o più medici, senza alcuna finalità terapeutica e caratterizzata dalla prevalenza del profilo professionale su quello organizzativo.

(Da: centro studi di diritto sanitario/ www.dirittosanitario.net)

 
 

 

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